Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.
      3. Il consiglio di gestione è costituito da:

          a) il presidente;

          b) due rappresentanti del comune di Verona;

          c) un rappresentante della giunta regionale del Veneto;

          d) un rappresentante della provincia di Verona;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante della soprintendenza per i beni archeologici competente per territorio.

 

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      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.
      5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, che durano in carica tre anni, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La gestione ordinaria del Parco è affidata al direttore generale che è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tra persone aventi specifiche capacità tecnico-economiche maturate nella gestione della salvaguardia, della valorizzazione e della promozione del patrimonio ambientale, archeologico e culturale.
      7. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritiene necessari; sovraintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo delle articolazioni del Parco; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.